La speranza degli anziani e dei giovani.
Forza missionaria
Evangelii gaudium è la lettera programmatica di papa Francesco, la sua visione di Chiesa e il suo orizzonte pastorale. In qualche modo, egli custodisce in quelle pagine tutto ciò che sarà sviluppato in seguito. È come il seme rispetto al fiore, o all’albero o, ancora, al frutto.
D’altra parte, è lui che ci ha ripetuto mille e mille volte l’importanza di avviare processi. Ed è in quelle pagine che, nascosto come in un anfratto impervio, si conserva un aspetto a mio avviso abbastanza inedito della speranza. Ovvero: come sperano gli anziani? Come sperano i giovani? Entrambi sono chiamati a camminare nella speranza, a guardare alla realtà che li circondano, confidando nella speranza e facendo leva su di essa, ma quali sono le differenze?
Ai paragrafi 108 e 109 si legge: “Ogni volta che cerchiamo di leggere nella realtà attuale i segni dei tempi, è opportuno ascoltare i giovani e gli anziani. Entrambi sono la speranza dei popoli. Gli anziani apportano la memoria e la saggezza dell’esperienza, che invita a non ripetere stupidamente gli stessi errori del passato. I giovani ci chiamano a risvegliare e accrescere la speranza, perché portano in sé le nuove tendenze dell’umanità e ci aprono al futuro, in modo che non rimaniamo ancorati alla nostalgia di strutture e abitudini che non sono più portatrici di vita nel mondo attuale. Le sfide esistono per essere superate. Siamo realisti, ma senza perdere l’allegria, l’audacia e la dedizione piena di speranza! Non lasciamoci rubare la forza missionaria!”.
Sarà interessante considerare che la lunga citazione è tratta dalla parte conclusiva del capitolo intitolato: Tentazioni degli operatori pastorali. Pertanto, l’ascolto degli anziani e dei giovani è posta come una sorta di terapia contro le tentazioni o i rischi e il principio attivo tanto dell’azione/riflessione/visione degli anziani quanto dei giovani è la speranza, “la speranza dei popoli”. Tale prospettiva non è data da Francesco con l’astuzia del diplomatico quasi a non voler scontentare nessuna delle due categorie, ma piuttosto in un’esigenza di verità e completezza.
Il modo di lasciarsi illuminare dalla speranza è diverso per gli uni e per gli altri. Entrambe le visioni sono necessarie per poter discernere e agire al meglio secondo le ragioni che vengono tratteggiate con chiarezza da papa Francesco. Ma è la conclusione a sorprendere perché il frutto dell’agire con il carico “allegria, audacia e dedizione piena di speranza” che ci viene consegnato dallo sguardo degli anziani e dei giovani è la “forza missionaria”. Quella speranza è un antifurto garantito e sicuro.
“Non lasciamoci rubare la forza missionaria”.
Scelte coraggiose
Il conflitto, iniziato alle prime ore del 13 giugno 2025 con i pesanti bombardamenti di Israele sull’Iran e proseguito con l’intervento degli Stati Uniti contro l’Iran nella notte tra il 22 e il 23 giugno e la risposta militare iraniana contro il territorio israeliano e basi statunitensi in Qatar, si è concluso nello spazio di pochi giorni mediante un cessate il fuoco tra le parti entrato in vigore il 24 giugno.
La sua breve durata, che ha indotto il Presidente Trump a denominarlo guerra dei dodici giorni, ha fugato il timore che potesse costituire un tassello mancante della terza guerra mondiale a pezzi, spesso evocata da papa Francesco. Tuttavia, esso ha messo ancora una volta in discussione la capacità di tenuta del diritto internazionale e ha innescato un ulteriore fattore di attrito nella crisi mediorientale.
L’operazione israeliana, denominata Rising Lion, appare una palese violazione dell’art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite, il quale prescrive che gli Stati si astengano nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza.
L’unica eccezione è la legittima difesa, consentita dall’art. 51 della Carta qualora abbia luogo un attacco armato contro uno Stato, da parte sia di tale Stato (legittima difesa individuale) che di Stati terzi a sostegno di quello aggredito (legittima difesa collettiva).
Proporzionalità
La legittima difesa presuppone che sia effettivamente in atto un attacco armato ed è permessa al solo scopo di respingerlo e di farlo cessare. Essa, pertanto, deve rispettare un criterio di proporzionalità, per cui non può comportare un livello di forza superiore a quello necessario a respingere l’attacco.
Nel caso dell’operazione Rising Lion non vi è dubbio che non vi fosse stato alcun attacco armato dell’Iran tale da giustificare un uso della forza difensivo di Israele. Il primo ministro Netanyahu ha motivato il suo intervento, diretto particolarmente contro siti usati per il programma nucleare iraniano (ma anche contro scienziati, autorità militari, leader politici e obiettivi civili), come una forma di difesa preventiva contro tale programma, ritenuto in una fase di sviluppo avanzato e idoneo a minacciare l’esistenza stessa di Israele. In una lettera del 17 giugno 2025 al Consiglio di sicurezza il Ministro degli esteri israeliano ha dichiarato espressamente che l’operazione era volta a neutralizzare la minaccia esistenziale e imminente derivante dai programmi di armi nucleari e di missili balistici dell’Iran.
In essa si sottolineava che il Consiglio dei governatori dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (AIEA) ha accertato che l’Iran non adempie gli obblighi di garanzia previsti dal Trattato di non proliferazione nucleare del 1° luglio 1968 (del quale l’Iran è parte, mentre Israele non vi ha aderito); e che il programma iraniano è diretto all’obiettivo, più volte pubblicamente proclamato dalle autorità iraniane, dell’annientamento dello Stato di Israele.
La posizione israeliana fa leva sulla teoria della c.d. difesa preventiva, ufficializzata nella dottrina Bush del 17 settembre 2002. Secondo tale dottrina di fronte alle nuove minacce provenienti dagli Stati canaglia e da gruppi terroristici e all’alta probabilità che essi usino armi di distruzione di massa contro gli Stati Uniti, questi potrebbero agire con la forza in via preventiva, pur in assenza di certezze riguardo al momento e al luogo dell’attacco nemico.
Essa fu applicata nella guerra contro l’Iraq del 2003, motivata dalla falsa affermazione del possesso, da parte del regime di Saddam Hussein, di armi di distruzione di massa, rivelatesi poi inesistenti, tali da minacciare gravemente gli Stati Uniti e l’intera comunità internazionale.
Anche la Russia ha cercato di giustificare la propria Operazione speciale militare contro l’Ucraina del 24 febbraio 2022 con la necessità di difendersi dalla minaccia derivante dall’allargamento della NATO.
Queste tendenze non si sono tradotte in una modifica dell’art. 51 della Carta. Esse, infatti, non hanno trovato accoglimento nelle Nazioni Unite, che pure hanno dedicato al tema vari studi e ampi dibattiti.
Relativamente alla minaccia nucleare, va ricordato che in passato sia il Consiglio di sicurezza, con risoluzione 487 del 19 giugno 1981, che l’AIEA condannarono severamente il bombardamento effettuato da Israele di un impianto nucleare (Osirak) in costruzione in Iraq.
Peraltro, di fronte alla minaccia di armi che, come quelle nucleari, sono tali da non lasciare alcuno spazio per un’efficace risposta difensiva, non è azzardato riconoscere una parziale modifica consuetudinaria del suddetto art. 51, che possa consentire l’uso della forza nell’ipotesi di un imminente attacco armato, verificabile oggettivamente mediante prove manifesti ed evidenti, sempre che non vi sia alcuna alternativa all’uso della forza, né che il Consiglio di sicurezza riesca a prendere misure capaci di scongiurare l’attacco.
Anche ipotizzando la liceità del ricorso alla forza in via preventiva nel caso di minaccia nucleare, l’intervento di Israele contro l’Iran appare ingiustificato.
Non vi è alcuna prova che l’Iran stesse preparando un attacco nucleare imminente a Israele. Al contrario, il direttore generale dell’AIEA Grossi ha negato che l’Agenzia ritenga che l’Iran stia costruendo un’arma nucleare e persino responsabili dell’intelligence statunitense hanno assunto un’analoga posizione.
L’operazione israeliana, pertanto, è qualificabile come atto di aggressione, secondo la definizione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottata con risoluzione 3314 (XXIX) del 14 dicembre 1974.
Operazioni ingiustificate
L’attacco israeliano rientra nella specifica ipotesi di aggressione consistente nel bombardamento delle forze armate di uno Stato contro il territorio di un altro Stato (art. 3 lett. b). Si aggiunga che Israele, uccidendo intenzionalmente scienziati coinvolti nel programma nucleare iraniano, ma aventi la qualifica di civili, ha commesso ulteriori illeciti. Come si è ricordato, gli Stati Uniti sono intervenuti nel conflitto eseguendo attacchi aerei contro siti nucleari iraniani.
L’operazione, chiamata Midnight Hammer, è stata ufficialmente giustificata, nel dibattito svoltosi nel Consiglio di sicurezza, quale esercizio del diritto di legittima difesa collettiva a sostegno dell’alleato Israele. Ma è evidente che, in assenza di un attacco armato (in atto o almeno imminente), non sussiste neppure il diritto di legittima difesa collettiva; anche questi bombardamenti, pertanto, costituiscono un’aggressione.
La condanna della guerra dei dodici giorni non significa sottovalutare il pericolo che il programma nucleare iraniano potrebbe rappresentare sia per Israele (che, da parte sua, risulta già in possesso dell’arma nucleare) che per la sicurezza dell’intera area mediorientale.
L’Iran, come ogni Stato parte del Trattato di non proliferazione nucleare, ha il diritto inalienabile di promuovere la ricerca, la produzione e l’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare (art. IV). E, comunque, di fronte a eventuali minacce per la pace derivanti dai programmi nucleari iraniani, spetta al Consiglio di sicurezza intervenire, come ha fatto in passato, adottando un regime di sanzioni.
Lo stesso Consiglio di sicurezza, a seguito di un accordo raggiunto il 14 luglio 2015 dall’Iran con i membri permanenti del Consiglio, la Germania e l’Unione europea e della conferma dell’AIEA che esso aveva adempiuto gli obblighi concernenti il proprio programma nucleare, con risoluzione 2231 del 20 luglio 2015 ha revocato il regime sanzionatorio. Ma nel 2018 gli Stati Uniti si sono ritirati dal suddetto accordo e hanno stabilito proprie sanzioni contro l’Iran.
Quale accordo?
Ora gli Stati occidentali e l’Unione europea chiedono che Stati Uniti e Iran si siedano nuovamente a un tavolo negoziale, ma l’attuale clima di tensione e di sospetto offre scarse prospettive di raggiungere in tempi brevi un accordo (del quale non è neppure chiaro quale dovrebbe essere l’oggetto).
Essi, così solleciti nel censurare l’aggressione russa all’Ucraina, si sono ben guardati dal proferire la benché minima riprovazione verso Israele e gli Stati Uniti, mostrando un atteggiamento di doppio peso nell’ossequio al diritto internazionale.
Indignano, in particolare, le ciniche e spudorate parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz: “Dobbiamo ringraziare Israele. Sta facendo il lavoro sporco per l’intero Occidente”! Comportamenti siffatti minano la credibilità non solo del mondo occidentale, ma del diritto internazionale.
La sua vigenza e il suo rispetto, specie in tempi di così gravi crisi, andrebbero invece vigorosamente rivendicati poiché, nelle relazioni internazionali, quando viene meno la forza del diritto non resta che il diritto della forza e del sopruso.